Decreto Ministeriale n. 443 del 21/12/1990
Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.24 del 26 gennaio/1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che stabilisce, in attuazione della
direttiva CEE n. 80/778 ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183, le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano e le
concentrazioni minime richieste per le acque destinate al consumo umano
sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione;
Rilevato che l'art. 8 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 stabilisce le competenze
statali nel settore;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Rilevato che da qualche tempo vengono
propagandati e venduti, quali dispositivi tendenti a migliorare le
caratteristiche dell'acqua potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi
il cui effetto può esplicarsi sulla durezza e/o sui caratteri organolettici
(quali addolcitori a scambio ionico, filtri meccanici, dosatori di reagenti
chimici, osmotizzatori, filtri a carbone attivo, nonché apparecchiature che si
basano su principi fisici), che comunque, vengono utilizzati su acque già
distribuite con caratteristiche di potabilità;
Rilevato altresì che tali apparecchi,
quando installati impropriamente e non correttamente gestiti potrebbero dar
luogo ad inconvenienti di ordine igienico-sanitario;
Ritenuto necessario, sentito il
Consiglio superiore di Sanità, di:
a) impartire disposizioni tecniche
per il corretto impiego di tali apparecchiature;
b) definire le condizioni generali
e speciali che devono essere rispettate da dette apparecchiature affinché
l'acqua potabile così trattata non venga addolcita al di sotto dei livelli
previsti dalla normativa vigente e non venga sottoposta a rischi di
inquinamento o di peggioramento della qualità originaria;
Ribadito che l'acqua potabile deve
comunque rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa, per cui
qualunque intervento tendente a modificarne le caratteristiche deve essere
attentamente valutato in relazione alla tipologia dell'apparecchio utilizzato
ed all'impiego specifico dell'acqua stessa;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge
n. 400/88 (nota n.
400.4/1810/3788 del 21 dicembre 1990);
Adotta il seguente regolamento
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Le presenti disposizioni si
applicano esclusivamente alle apparecchiature ad uso domestico per il
trattamento delle acque potabili.
Art. 2
(Terminologia)
1. Per acqua potabile si intende
l'acqua distribuita da acquedotti pubblici, consortili e privati, riconosciuta
idonea al consumo umano dalle competenti autorità ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. Gli addolcitori a scambio ionico
sono quelle apparecchiature atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza
dell'acqua con ioni di sodio, allo scopo di diminuire o eliminare la
formazione di depositi calcarei consentendo un risparmio energetico e una
riduzione nell'impiego di detersivi.
3. I dosatori di reagenti chimici sono
quelle apparecchiature utilizzate per l'aggiunta di prodotti consentiti dalla
legislazione, alle acque potabili in quantità proporzionali alla portata
dell'acqua, allo scopo di proteggere gli impianti evitando incrostazioni,
corrosioni e depositi ovvero per trattamenti di disinfezioni.
4. I sistemi ad osmosi inversa sono
quelle apparecchiature che operano sulla base del principio dell'osmosi
inversa, ovvero del processo chimico-fisico di permeazione attraverso una
membrana semipermeabile allo scopo di ridurre il tenore salino dell'acqua.
5. I filtri meccanici sono quelle
apparecchiature atte a trattenere mediante barriere di tipo fisico le
particelle sospese nell'acqua.
6. I sistemi fisici consistono in
apparecchiature che vengono proposte per impedire e/o ridurre la formazione di
incrostazioni mediante l'applicazione all'acqua di campi magnetici statici o
di campi elettromagnetici.
7. I filtri a carbone attivo sono
quelle apparecchiature contenenti carboni di tipo vegetale o minerale, dotati
di effetto adsorbente, generalmente proposti come rimedio per eliminare
sgradevoli sapori connessi con il trattamento qua con cloro o suoi derivati o
come rimedio per eliminare alcuni microinquinanti chimici.
8. I filtri a struttura composita
consistono in apparecchiature che, all'azione filtrante meccanica e/o dei
carboni attivi e/o di altre sostanze, associno un'azione antibatterica
comunque ottenuta.
Art. 3
(Condizioni di carattere generale)
1. Alle apparecchiature destinate al
trattamento dell'acqua non si applicano le presenti disposizioni qualora le
stesse siano destinate ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed
elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da
quella che alimenta l'uso potabile. In questo caso deve essere presente un
dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata nella
rete potabile.
2. Nessuna delle apparecchiature
destinate alla correzione delle caratteristiche chimiche, fisiche o
microbiologiche delle acque potrà essere propagandata o venduta sotto la voce
generica di «depuratore d'acqua», ma solo con la precisa indicazione della
specifica azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi delle
apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del produttore, la
conformità alle presenti istruzioni mediante la frase «apparecchiature ad uso
domestico per il trattamento di acque potabili».
3. Trovano applicazione le disposizioni
della legge 5 marzo 1990, n. 46: «Norme per la sicurezza degli impianti».
4. Al fine della tutela della salute
degli utenti sono ammesse solo quelle apparecchiature che rispettino le
condizioni di carattere generale elencate nel seguito e quelle di carattere
speciale di cui al successivo art. 4:
a) ammissibilità dei soli
trattamenti che consentano di rispettare i limiti previsti per i parametri
riportati nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n.
236/1988; ed, in particolare per quanto riguarda l'addolcimento, di quanto
indicato nella tabella F;
b) ubicazione delle apparecchiature
in locali igienicamente idonei;
c) rispondenza alla normativa vigente
dei materiali utilizzati per la costruzione delle parti di apparecchiatura
destinate al contatto con l'acqua;
d) presenza di contatore a monte
delle apparecchiature nonché di punti di prelievo per analisi prima e dopo
le apparecchiature di trattamento;
e) presenza di sistema di by-pass
automatico o di un sistema di by-pass manuale;
f) presenza di un dispositivo in
grado di assicurare il non ritorno dell'acqua;
g) presenza di un documento tecnico
dal quale risultino chiaramente la descrizione dell'apparecchiatura, i
principi del suo funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di
intercettazione, i rubinetti di presa, i punti di scarico ed ogni altro
elemento attinente la funzionalità dell'apparecchiatura stessa;
h) disponibilità di un manuale di
manutenzione con chiare istruzioni per l'uso; in particolare devono essere
indicati per le componenti soggette a saturazione e/o esaurimento, le
modalità ed i parametri per la loro sostituzione; su tale manuale dovrà
essere dichiarata la conformità dell'apparecchiatura alle presenti
istruzioni;
i) installazione dell'apparecchiatura
da parte di personale qualificato secondo le regole dell'arte e collaudo da
parte dell'installatore con certificazione di corretto montaggio, secondo le
istruzioni del costruttore;
l) notifica dell'installazione
dell'impianto all'unità sanitaria locale di competenza.
Art. 4
(Condizioni di carattere speciale)
1. Addolcitori a scambio ionico.
Per detti addolcitori debbono venire
osservate le ulteriori seguenti condizioni:
a) le apparecchiature devono essere
dotate di un dispositivo per la rigenerazione automatica, che deve venire
effettuata almeno ogni quattro giorni;
b) le apparecchiature devono essere
dotate di un sistema automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione;
in difetto, le apparecchiature devono essere dotate di un idoneo sistema di
post-disinfezione continua;
c) qualora per i sistemi di
autodisinfezione od post-disinfezione siano previste modalità diverse
dall'impiego del cloro o di suoi composti (nonché dell'impiego di lampade a
raggi U.V., limitatamente alla post-disinfezione), dette modalità dovranno
essere approvate dal Ministero della sanità sulla base della rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I;
d) le apparecchiature devono essere
dotate di un sistema di miscelazione dell'acqua originaria con quella trattata
al fine di mantenere la durezza ai punti d'uso nell'ambito di quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988, ed il contenuto in
sodioioni non eccedente complessivamente il limite di 150 mg/l come Na;
e) le resine e gli altri scambiatori di
ioni devono rispondere alle prescrizioni previste per i tipi utilizzati nel
campo alimentare.
2. Dosatori di reagenti chimici.
Per i dosatori di reagenti chimici
devono essere osservate le ulteriori seguenti condizioni:
a) il dosaggio dei reagenti chimici
deve risultare proporzionale alla portata da trattare in qualsiasi condizione
di esercizio;
b) i reagenti devono rispondere alle
prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione in campo alimentare o nel
trattamento delle acque potabili;
c) le confezioni di prodotti impiegati
devono riportare in etichetta la composizione quali-quantitativa, nonché il
campo di impiego del prodotto;
d) le concentrazioni nell'acqua in
uscita dall'impianto dei vari cationi ed anioni aggiunti non devono superare i
valori-limite previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
236/1988.
3. Apparecchi ad osmosi inversa.
Per gli apparecchi ad osmosi inversa
devono essere osservate le ulteriori seguenti condizioni:
a) il funzionamento deve essere
completamente automatizzato;
b) deve essere presente un dispositivo
in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua anche sullo scarico;
c) le membrane e gli altri componenti
dell'impianto a contatto con l'acqua devono rispondere alle prescrizioni
previste per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e le
bevande;
d) qualora sia previsto un serbatoio di
raccolta a valle del trattamento, l'impianto deve essere dotato di un sistema
di disinfezione continua, preferibilmente a base di cloro o di suoi composti o
mediante l'impiego di lampade a raggi U.V.;
e) qualora per la disinfezione continua
siano previste modalità diverse da quelle testé riportate, dette modalità
dovranno essere approvate dal Ministero della sanità sulla base della
rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato I;
f) nel pretrattamento delle acque
sottoposte al processo di osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo
e microfiltri;
g) le sostanze utilizzate nel
pretrattamento devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per
l'utilizzazione nel campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili.
4. Filtri meccanici.
Sono ammessi esclusivamente filtri
meccanici con rete sintetica o metallica in grado di trattenere particelle
sospese di dimensioni non inferiori ai 50 micron.
I filtri meccanici devono essere
facilmente lavabili, automaticamente o manualmente.
5. Sistemi fisici.
Nell'attuale situazione di mancanza di
una normativa nazionale organica volta a limitare l'esposizione della
popolazione a campi elettromagnetici non ionizzanti, si stabilisce che
all'esterno, a 5 cm di distanza da detti dispositivi, non siano mai superati i
seguenti valori:
Grandezze fisiche |
Valori limite (di picco) |
| a) campi magnetici statici ed a frequenze fino a 50 Hz | B = 1 mT (pari a 10 mG, 800 A/m) |
| b) campi elettrici statici ed a frequenze sino a 50 Hz | E = 5kV/m |
| c) campi elettromagnetici a frequenze superiori a 50 Hz | E = 300 V/m; B = 2 µT (pari a 20 mG, 1.6 A/m) |
La rispondenza di cui al precedente
comma dovrà essere certificata da istituti pubblici o privati di comprovata
competenza, italiani o di Paesi della Comunità economica europea.
Per i sistemi fisici non è richiesta la
presenza di un contatore a monte.
L'ammissibilità al punto di vista
sanitario non sottointende un riconoscimento di efficacia delle
apparecchiature in oggetto, sui cui principi di funzionamento e sulla cui
utilità pratica antincrostante e disincrostante le ricerche in corso non sono
ancora giunte a risultati conclusivi.
6. Filtri a struttura composita.
Potranno essere approvati dal Ministero
della sanità qualora risulti, mediante adeguata documentazione la rispondenza
al protocollo sperimentale di cui all'allegato I.
Art. 5
(Altre disposizioni)
1. Filtri a carbone attivo.
In considerazione dei documentati
rischi di proliferazione batterica e di rilascio incontrollato di
microinquinanti, i semplici filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi
per il trattamento domestico delle acque potabili, a meno che non siano
integrati con altri materiali o dispositivi atti ad eliminare gli
inconvenienti da essi presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli di cui
all'art. 4, comma 6.
2. Altre autorità sanitarie
competenti al rilascio di idoneità.
Fatto salvo il divieto di cui al
paragrafo precedente, sono ammesse le apparecchiature riconosciute idonee
dalle competenti autorità sanitarie degli altri Paesi della Comunità economica
europea, indipendentemente dalla tipologia alla quale appartengono.
3. Altre tipologie di
apparecchiature.
Altre tipologie di apparecchiature non
previste nelle presenti disposizioni ed utilizzabili per il trattamento
domestico delle acque potabili potranno essere approvate dal Ministero della
sanità qualora risulti, mediante adeguata documentazione, la rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I.
4. Doppia rete idrica.
Negli stabili di nuova costruzione ed
in quelli sottoposti a globale ristrutturazione è da perseguire la soluzione
della doppia rete, di cui una destinata ad uso tecnologico e l'altra ad uso
potabile, alimentata con acqua potabile non trattata.
Art. 6
(Controlli)
1. L'autorità sanitaria centrale e
periferica può, in qualsiasi momento, controllare la rispondenza delle
apparecchiature alle presenti disposizioni, adottando o promuovendo l'adozione
delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236.
Art. 7
(Entrata in vigore e norme transitorie)
1. Le presenti disposizioni
regolamentari entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. All'adeguamento delle
apparecchiature esistenti alle presenti disposizioni dovrà provvedersi entro
dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.
ALLEGATO I
Protocollo sperimentale informativo sulle caratteristiche delle apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili ai fini dell'approvazione da parte del ministero della sanità (*).
1. Denominazione
dell'apparecchiatura.
2. Nome e ragione sociale del
produttore.
3. Principi generali di funzionamento
dell'apparecchiatura.
4. Caratteristiche di materiali
utilizzati, azione specifica svolta e tipo di effetto che si intende
perseguire.
5. Documentazione tecnica e
sperimentazioni: (da allegare).
5.1 Documentazione tecnica
comprendente la descrizione del modello-tipo, le modalità di manutenzione, le
verifiche periodiche e le sostituzioni, le limitazioni di impiego previste.
5.2 Protocollo sperimentale
utilizzato, simulante le condizioni di impiego reali, inclusi i periodi di
sosta.
5.3 Dati sperimentali ottenuti
sull'acqua potabile prima e dopo il trattamento comprendenti dati analitici
chimico-fisici, chimici, microbiologici; valutazione dei risultati.
6. Certificazioni:
6.1 Rispondenza a norme italiane,
comunitarie, internazionali o di altro Stato membro della CEE, che documentino
l'idoneità dell'apparecchiatura a perseguire i fini di trattamento indicati.
6.2. Rispondenza a norme di
sicurezza di carattere generale connessi al funzionamento e gestione
dell'apparecchiatura.
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(*) Da utilizzare per quanto disposto
dall'art. 4, comma 1, punto b); art. 4, comma 3, punto e) art. 4, comma 6;
art. 5, comma 3.